BLOG

Fattura elettronica: cosa c’è di nuovo


news del 14/02/2019

 

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture relative a operazioni tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni B2B), nonché quelle relative a consumatori finali (operazioni B2C), devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico.
La legge di Bilancio 2019 è intervenuta sull’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo, individuando i casi di esonero. Nonostante, l’Agenzia delle Entrate abbia chiarito i dubbi relativi al nuovo obbligo, non mancano difficoltà di natura operativa legate all’applicazione della normativa.

 

 

Sommario

  1. Soggetti esonerati

  2. Fattura elettronica – Casi particolari: commercianti al dettaglio e soggetti ad essi equiparati

  3. Fattura elettronica - Casi particolari: agenzia di viaggi che opera per conto di altra agenzia di viaggi

  4. Fattura elettronica – Casi particolari: autofattura da regolarizzazione

  5. Fattura elettronica – Casi particolari: soggetti in regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991

  6. Fattura elettronica – Casi particolari: note di variazione

  7. Fattura elettronica – Casi particolari: detrazione IVA in caso di omesso invio della fattura elettronica

  8. Fattura elettronica - Casi particolari: conservazione delle fatture XML da parte dell’Agenzia delle Entrate

  9. Fattura elettronica – Casi particolari: agricoltori in regime di esonero e che splafona

  10. Fattura elettronica – Casi particolari: cliente in veste di debitore IVA

 

 

Soggetti esonerati

 

Sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica, oltre ai soggetti non stabiliti in Italia:

- i soggetti rientranti nel regime forfettario, di cui all’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (art. 1, comma 3, del DLgs. n. 127/2015);

- i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991 (es. associazioni sportive dilettantistiche) e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Gli stessi soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito nell’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65.000 euro, assicurano Legge di Bilancio 2019 che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario/committente soggetto passivo IVA (art. 1, comma 3, del DLgs. n. 127/2015). L’art. 1, comma 56, della L. n. 145/2018 ha, invece, abrogato il comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 119/2018 (convertito dalla Legge n. 136/2018), in base al quale, per i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991, gli obblighi di fatturazione e di registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione e di pubblicità sono adempiuti dai cessionari, se soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Modificando l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2019, l’art. 1 comma 53 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al sistema TS.

I dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

Con apposito decreto ministeriale saranno definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali:

- i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali;

- i tipi di dati che possono essere trattati;

- le operazioni eseguibili;

- le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Analogamente, la Legge di Bilancio 2019 modifica il comma 6-quater dell’art. 17 del D.L. n. 119/2018, prevedendo che l’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, in vigore dal 1° gennaio 2020, possa essere adempiuto, dagli stessi soggetti, mediante invio dei dati al Sistema TS. Anche in tal caso, saranno definiti i limiti di utilizzo dei dati trasmessi con apposito decreto ministeriale.

Se l’emissione della fattura avviene con modalità diverse da quelle descritte si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 90% al 180% dell’imposta non correttamente documentata, ovvero da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo).

Il cessionario/committente, a sua volta, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 (100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro), deve adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il SdI.

Il D.L. n. 119/2018 attenua, per il primo semestre dello stesso anno, gli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa, sia pure tardivamente.

In particolare, modificando l’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015, è stato previsto di non applicare alcuna sanzione nei confronti del contribuente che emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto, ma, comunque, entro quello della liquidazione del periodo (mese o trimestre) di riferimento. Le sanzioni sono invece irrogate, sia pure nella misura ridotta del 20%, quando la fattura emessa tardivamente concorre alla liquidazione del mese o trimestre successivo.

In sede di conversione del D.L. n. 119/2018 è stato ulteriormente previsto che, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, l’attenuazione del regime sanzionatorio si applichi fino al 30 settembre 2019.

 

L’attenuazione del regime sanzionatorio opera anche per il destinatario della fattura che abbia erroneamente detratto l’IVA senza essere in possesso della fattura o che non abbia provveduto alla regolarizzazione.

In particolare, se il cliente ha detratto l’imposta in assenza della fattura elettronica, non si applicano sanzioni se il documento viene emesso, anche in sede di regolarizzazione, di cui all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, entro i termini previsti per la liquidazione periodica. Le sanzioni sono invece applicabili, sia pure nella misura del 20%, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva.

Resta, in ogni caso, possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

 

 

Fattura elettronica - Casi particolari: commercianti al dettaglio e soggetti ad essi equiparati

 

L'attività degli esercenti commercio al dettaglio rientra tra quelle disciplinate dall'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui "l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: (…)". In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati "mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline".

Qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

- in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la C.M. 11 ottobre 1996, n. 249/E, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

- in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 c.c.) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri. L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione "B2C"), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Ai fini del controllo documentale di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:

- nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE");

- nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

- nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

- nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.

 

Fattura elettronica - Casi particolari: agenzia di viaggi che opera per conto di altra agenzia di viaggi

 

L'agenzia di viaggi che organizza il viaggio per conto di altra agenzia di viaggi deve compilare la fattura elettronica ordinaria ("Tipo Documento" TD01), da emettere ai sensi dell'art. 74-ter, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi "Terzo Intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente") ed inserendo - in luogo dell'aliquota IVA - il codice natura:

- "N6", se la fattura riguarda operazioni imponibili;

- "N3", se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L'emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, non prevede alcuna predisposizione e invio all'Agenzia delle Entrate della delega da parte dell'agenzia di viaggi intermediaria.

 

Fattura elettronica – Casi particolari: autofattura da regolarizzazione

 

È prevista l'applicazione di un'autonoma sanzione - ferma restando la responsabilità del cedente o prestatore - nei confronti del cessionario o committente che, nell'esercizio d'impresa, arte o professione, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare (art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997).

La violazione in esame non si realizza nello stesso istante in cui si perfeziona quella del cedente o prestatore, ma nel momento successivo in cui siano inutilmente scaduti i termini stabiliti dalla norma affinché il cessionario o committente, in veste di operatore economico, provveda a regolarizzare l'operazione.

Più nel dettaglio, per evitare di essere sanzionato, il soggetto che acquista beni o servizi deve:

- se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, relativo alla fatturazione;

- se ha ricevuto una fattura irregolare, per tale intendendosi quella recante un imponibile oppure un'imposta inferiore, presentare allo stesso ufficio, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.

Osservati i suddetti adempimenti, un esemplare del documento, con l'attestazione dell'eseguita regolarizzazione, viene restituito dall'ufficio al contribuente, che è tenuto ad annotarlo sul registro degli acquisti (art. 6, comma 9, del DLgs. n. 471/1997).

Con la generalizzazione dell'obbligo di fattura elettronica, l'autofattura prevista in caso di regolarizzazione dell'operazione deve essere emessa in formato elettronico e inviata al Sistema di Interscambio con codice "TD20".

Tale trasmissione sostituisce l'obbligo di presentare all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate l'autofattura cartacea.

 

Fattura elettronica – Casi particolari: soggetti in regime forfettario di cui alla L. n. 398/1991

 

Le associazioni sportive dilettantistiche – e gli altri soggetti a esse equiparati – che hanno optato per il regime agevolativo di cui alla L. n. 398/1991 (es. pro-loco), non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico.

È, infatti, previsto l'esonero dalla fatturazione elettronica per "i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000" (art. 10, comma 1, del D.L. n. 119/2018).

Tali soggetti, tuttavia, "se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta" (art. 10, comma 1, del D.L. n. 119/2018).

 

Fattura elettronica – Casi particolari: note di variazione

 

Le note di variazione sono disciplinate dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e si distinguono in:

- note di variazione in aumento (art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), aventi carattere obbligatorio, che devono essere emesse tutte le volte che, successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione della fattura, l'ammontare imponibile dell'operazione o quello della relativa imposta venga ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione;

- note di variazione in diminuzione (art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972), aventi carattere facoltativo, che possono essere emesse:

- senza limiti di tempo, quando un'operazione per la quale sia stata emessa fattura – successivamente alla registrazione – venga meno in tutto o in parte o sia soggetta a riduzione dell'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente);

- entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, qualora gli eventi di cui sopra si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti, nonché in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.

Anche le note di variazione sono soggette all'obbligo di fatturazione elettronica e, al fine di identificare il tipo di documento, la nota di variazione è individuata dal codice "TD04", se trattasi di nota di credito, ovvero "TD05", se trattasi di nota di debito. La nota di credito "semplificata", di cui all'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, è invece identificata dal codice "TD08".

Occorre, inoltre, considerare che il Sistema di Interscambio ha cinque giorni di tempo per recapitare la "ricevuta di scarto" al cedente/prestatore nell'ipotesi in cui la fattura elettronica non abbia superato i controlli e che tale soggetto, a quel punto, avrà cinque giorni di tempo per trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura corretta. Se il cedente/prestatore ha registrato una fattura successivamente scartata non è richiesta l'emissione di una nota di credito, in quanto tale operatore può limitarsi a effettuare una variazione contabile ai soli fini interni (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757, Allegato A).

 

Fattura elettronica – Casi particolari: detrazione IVA in caso di omesso invio della fattura elettronica

 

Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

 

Fattura elettronica - Casi particolari: conservazione delle fatture XML da parte dell’Agenzia delle Entrate

Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate - attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale "Fatture e Corrispettivi" - tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale "Fatture e Corrispettivi". Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all'operatore l'approssimarsi della scadenza della Convenzione.

Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente - mediante upload sempre nel portale "Fatture e Corrispettivi" - le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

 

Fattura elettronica – Casi particolari: agricoltori in regime di esonero e che splafona

 

L'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d'affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d'imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.

In nessun caso, tuttavia, muta in corso d'anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tabella A, Parte I, del D.P.R. n. 633/1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l'aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le "autofatture" emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.

 

Fattura elettronica – Casi particolari: cliente in veste di debitore IVA

 

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015.

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare n. 13 del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento - che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente - può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

 

[Fonte: Ipsoa]


leggi altre news

Vuoi scambiare documenti con lo studio?


Scarica Google Drive e richiedi a info@studiopoli.net una cartella condivisa

Studio Poli & Associati
Commercialisti - Revisori Contabili 

Indirizzo: Via IX febbraio 7 - 50129
Località: Firenze - Italia
Tel: 055 476974
Fax: 055 476975
info@studiopoli.net

ORARI UFFICIO
dal Lunedì al Giovedì: 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Venerdì: 9:00 - 13:00