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Fattura elettronica e condomini: gli obblighi e la normativa


news del 16/05/2019

 

Fattura elettronica e condomini, tutti i chiarimenti per amministratori, fornitori e anche residenti per far fronte a possibili dubbi provocati dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica. Importante conoscere le possibilità relative al servizio di consultazione e come compilare la fattura

Fattura elettronica e condomini: quali sono gli obblighi degli amministratori e dei fornitori ed eventuali oneri per i residenti. Ecco le risposte tecniche alle domande più comuni relative a questo settore che, come gli altri ambiti professionali, a partire dal 1 gennaio 2019 vede assoggettati i rapporti commerciali B2B all’obbligo di fatturazione elettronica.

Anche amministratori condominiali e fornitori dei condomini sono tenuti, se liberi professionisti o imprese, soggetti IVA, a emettere fattura elettronica, mentre per i residenti non ci sono cambiamenti particolari. Attenzione va prestata nell’emissione della fattura, in particolare nell’indicazione del codice destinatario, come per qualsiasi documenti di questo genere. Vediamo nel dettaglio la situazione qual è.

 

Fattura elettronica e condomini, normativa di riferimento

 

Per comprendere al meglio come l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica abbia influito sul settore dei condomini, è necessario partire dalla descrizione della normativa di riferimento. Innanzitutto è bene ricordare che prima di questo obbligo ha influito sui rapporti in questo settore una norma conosciutissima in Italia e tuttora molto influente. Per i condomini e gli amministratori condominiali infatti, la norma di riferimento è sempre il DPR 633/72 disponibile e consultabile sulla Gazzetta Ufficiale, la legge che regola l’Iva nazionale. Al di là della consultazione e della preparazione della fattura elettronica dunque, è utile comprendere quali siano gli obblighi in materia di IVA cui devono sottostare gli amministratori condominiali, qualora siano liberi professionisti.

I rapporti commerciali perciò vanno regolati in base alle disposizioni di tale normativa, che riguarda ovviamente anche gli altri ambiti professionali. Così, come prima si faceva la fattura cartacea, ora semplicemente si procederà a fare quella elettronica. Le differenze non sono particolarmente evidenti nei casi d’applicazione.

 

Fattura elettronica, obblighi per i fornitori dei condomini

 

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, come si deve invece comportare un eventuale fornitore nei confronti di un condominio cui fa una prestazione di cessione beni o servizi?

Il fornitore, se detiene partita IVA, deve sottostare ovviamente all’obbligo di fattura elettronica verso il proprio cliente.

Il fornitore che si dovesse trovare nelle condizioni di fare fattura elettronica verso un condominio, per farsi pagare l’esecuzione di alcuni lavori ad esempio, dovrà indicare nel documento il codice fiscale del condominio stesso.

Dal canto loro, i condomini non sono obbligati ad avere una PEC o un canale di ricezione delle fatture elettroniche, pertanto l’emittente della fattura elettronica dovrà indicare come codice destinatario i sette zeri e dovrà consegnare una copia cartacea di cortesia all’amministratore del condominio oppure una copia in formato PDF, dunque perfettamente leggibile in chiaro a differenza dell’XML, indicando con precisione che si tratta della copia di una data fattura trasmessa in maniera elettronica.

Come spiegato, il condominio non è un soggetto IVA. I residenti del condominio non sono obbligati ad avere un canale idoneo alla ricezione delle fatture elettroniche. Tuttavia, è necessario che il fornitore indichi adeguatamente nella fattura elettronica un codice destinatario valido, altrimenti il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate non potrà recapitare in modo corretto la fattura elettronica al condominio-cliente. Importante che il fornitore indichi con precisione il codice fiscale del condominio cui ha prestato la sua opera.

D’altro canto, il condominio può dotarsi di un codice destinatario proprio, a condizione di stipulare un contratto con un service provider di servizi di ricezione e conservazione delle FE, ovvero richiedere l’assegnazione del proprio del codice destinatario nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate.

[Fonte: Guidafisco]


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