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Ravvedimento a 5,56 euro per gli errori nelle e-fatture


news del 21/02/2019

Sino alla liquidazione successiva, il ravvedimento si cumula alla riduzione delle sanzioni nella misura dell’80%

 

Lunedì 18 febbraio, una data che ha rappresentato il termine ultimo, per i soggetti passivi IVA “mensili”, entro il quale emettere fatture elettroniche relative al mese di gennaio 2019 senza l’applicazione delle sanzioni derivanti da violazioni nella fatturazione.

A decorrere dal 19 febbraio, per le e-fatture riferite a gennaio, le eventuali violazioni sono punite ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 471/97, beneficiando di una riduzione delle sanzioni nella misura dell’80% per le fatture emesse regolarmente entro il 18 marzo 2019 (termine per la liquidazione IVA di febbraio 2019).
La riduzione delle sanzioni non riguarda, però, il regolare versamento dell’imposta, comunque dovuto per il mese di gennaio entro il termine ordinario del 18 febbraio 2019 (si veda “Per i mensili entro il 18 febbraio niente sanzioni per invio tardivo ma IVA dovuta” del 9 febbraio 2019).

Si consideri il tutt’altro che infrequente caso in cui un soggetto passivo “mensile” si trovi nella situazione di dover trasmettere, dopo il 18 febbraio 2019, fatture elettroniche a seguito di errori che non hanno inciso sulla determinazione del tributo. Si pensi, tra gli altri, a errori nella numerazione dei documenti o nei dati fiscali della controparte oppure nella corretta “classificazione” delle operazioni (ad esempio, l’utilizzo della codifica “N2” operazioni non soggette in luogo della codifica “N6” reverse charge).
Se la trasmissione della e-fattura corretta avviene tra il 19 febbraio e il 18 marzo 2019, la sanzione dovuta è pari a 50 euro: la sanzione applicabile di cui all’art. 6 comma 1 o 2 del DLgs. 471/97 (250 euro) è, infatti, ridotta dell’80% (art. 1 comma 6 lett. b) del DLgs. 127/2015).

La sanzione così determinata può essere ulteriormente ridotta in conseguenza del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97). L’istituto in questione appare applicabile nella fattispecie, sebbene l’Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite nel corso di Telefisco 2019 si sia limitata a prenderlo in considerazione per l’omesso versamento dell’imposta.
La sanzione si riduce nella misura di 1/9 del minimo edittale, ai sensi della lett. a-bis)dell’art. 13 del DLgs. 472/97, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa.
Dunque, se la e-fattura corretta è trasmessa entro il 18 marzo 2019 (termine per la liquidazione successiva), cumulando la riduzione delle sanzioni ex lege (art. 1 comma 6 lett. b) del DLgs. 127/2015) con il beneficio del ravvedimento operoso, la sanzione dovuta è di 5,56 euro per ciascun documento.

A decorrere dal 19 marzo 2019, l’importo sul quale applicare il ravvedimento è quello della sanzione ordinaria, pari a 250 euro. Dunque, per le regolarizzazioni perfezionate entro 90 giorni, la sanzione è pari a 27,78 euro per ciascuna e-fattura.

Va, peraltro, evidenziato che l’applicabilità del ravvedimento operoso sulla sanzione ridotta ex legge è già stata riconosciuta in via di prassi per la comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche (ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

 

Incerto il termine per il calcolo dei 90 giorni

Qualche incertezza in più sussiste in merito all’individuazione del termine ultimo per fruire della riduzione a 1/9 della sanzione per omessa o irregolare fatturazione, ai sensi della già citata lett. a-bis) dell’art. 13 del DLgs. 472/97. La sanzione ridotta è ammessa “entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore”.
Una tesi più rigorosa individua il dies a quo dal quale computare i suddetti 90 giorni nel momento di effettuazione dell’operazione, al quale è tuttora ancorato il termine ordinario per l’emissione della fattura (art. 21 comma 4 del DPR 633/72, nella versione vigente sino al 30 giugno 2019).

Potrebbe, però, anche sostenersi che la violazione (rilevante per il computo del termine di riduzione della sanzione) relativa all’emissione della e-fattura si realizzi con il termine per la prima liquidazione periodica, in ragione del fatto che entro tale termine la situazione può essere regolarizzata senza sanzioni ex art. 1 comma 6 lett. b) del DLgs. 127/2015.
Questa seconda soluzione risulterebbe sicuramente coerente con i chiarimenti già forniti in tema di violazioni connesse al reverse charge (circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2017, ris. Agenzia delle Entrate n. 140/2010), ivi sostenendosi che “la violazione, concernente l’irregolare assolvimento dell’IVA a causa dell’erronea applicazione del regime dell’inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile”.

 

Curiosità 

 

Dal 1° gennaio 2019 circa 100 e-fatture a operatore

Nonostante le continue richieste di differimento della moratoria delle sanzioni sulla fatturazione elettronica da parte di associzioni di categoria e dei professionisti, l’e-fattura raddoppia. Al 18 febbraio, data con cui si è chiusa la moratoria, gli invii mensili delle fatture relative alle operazioni effettuate a gennaio hanno sfiorato i 228 milioni di file inviati da parte di oltre 2,3 milioni di operatori. Come ricorda una nota delle Entrate il numero di fatture transitate per il Sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia, gestito dal partner tecnologico Sogei al 31 gennaio, era di circa 100 milioni di documenti inviati da parte di un milione e mezzo di operatori.

 

I numeri dell’e-fattura


Nei 228 milioni di documenti transitati sullo Sdi sono conteggiati anche gli scarti che al monento si attestano al 4,43%, segno che il sistema sta ormai andando a regime. Si tratta in sostanza di invii non andati a buon fine per errori nella compilazione, come indicazione di partita Iva errata, codice destinatario errato, fattura duplicata, errore nell’estensione del file, due o più fatture con lo stesso nome.

In totale, sono state rilasciate 7 milioni di deleghe per i servizi del sistema Fatture e corrispettivi, di cui 2 milioni tramite gli uffici delle Entrate e 5 milioni attraverso l’area riservata del sito internet delle Entrate o utilizzando la posta elettronica certificata (Pec). Sono 3,6 milioni, invece, le registrazioni dell’indirizzo telematico: si tratta del servizio che consente agli utenti di registrare l’indirizzo pec o il codice destinatario di 7 cifre al quale lo Sdi indirizza in maniera automatica tutte le fatture elettroniche.

Sono 3,3 milioni, infine, le richieste di generazione del Qr code da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per consentirgli di acquisire in automatico i dati del cliente.

Le attività


Il settore più attivo nella trasmissione delle fatture elettroniche è quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio-riparazione di autoveicoli e motocicli, che fa registrare, sempre al 18 febbraio, 55.750.194 invii da parte di 550.039 operatori. Nel settore delle manifatture sono oltre 20 milioni le fatture trasmesse (20.236.052), mentre superano la soglia dei 10 milioni i file inviati da parte di attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (10.490.684) e toccano quota 7,7 milioni quelli inviati nel settore del trasporto e magazzinaggio (7.741.565). Con riguardo invece alla platea degli operatori coinvolti, tra i più attivi, dopo concessionarie e autofficine, ci sono liberi professionisti (338.691), costruttori (269.972), manifatture (269.600),
agenti immobiliari (142.627), alberghi e ristoranti (121.171).

 

[Fonte: Eutekne]

 

 


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