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«Self billing» anche nella fatturazione elettronica


news del 12/07/2018

 

La firma digitale dovrà essere apposta dal cliente, dato che nell’ordinarietà dei casi sarà quest’ultimo a generare e trasmettere il file XML al SdI

La normativa IVA consente che la fattura sia emessa, oltre che dal cedente/prestatore oppure da un terzo (ossia commercialista, software house, ecc.), anche dal cliente per conto del fornitore (“self billing”), ferma restando la responsabilità di quest’ultimo (art. 21comma 1 del DPR 633/72).

La pratica del “self billing” si è diffusa per rispondere alle esigenze di efficienza in alcune particolari situazioni, come per esempio il calcolo delle provvigioni con riguardo agli agenti di commercio (è infatti più semplice per l’azienda cliente che solitamente è dotata di sistemi ERP evoluti che non per il fornitore agente), oppure nei contratti di consignment stock ove la gestione della merce, di proprietà del fornitore e depositata nei magazzini del cliente, è demandata a quest’ultimo, il quale con una tempistica prestabilita provvederà a emettere la fattura per la merce prelevata.
Senza considerare che vi sono casi in cui è la stessa norma che prevede l’emissione della fattura da parte del cliente al posto del fornitore (si pensi, ad esempio, ai conferimenti di prodotti agricoli dal socio produttore nei confronti della cooperativa o di analogo ente associativo, ai sensi dell’art. 34 comma 7 del DPR 633/72).

Ciò premesso, occorre capire se e come la pratica del “self billing” possa essere gestita nel nuovo sistema di fatturazione elettronica obbligatoria che transita dal Sistema di Interscambio (SdI).
Il primo problema che si pone è quello di individuare il “soggetto emittente”, ovvero colui che genera la fattura elettronica ed è tenuto ad apporre la firma digitale sul file XML. Se è vero che la firma digitale è stata resa facoltativa nel caso di fatture trasmesse tramite SdI a soggetti privati (operazioni B2B e B2C), è altresì innegabile che essa rappresenta una delle modalità più utilizzate e sicure, per garantire i requisiti di autenticità dell’origine e integrità del contenuto, prescritti dall’articolo 21 del DPR 633/72.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per individuare il soggetto “emittente” occorre tener conto degli  accordi  intervenuti tra le parti, a seconda del soggetto che provvede a generare e aggregare i dati per la creazione del file (circolare n. 18/2014, § 1.3.2.). Seguendo questa prospettiva la firma digitale dovrà essere apposta dal cliente, considerato che nella ordinarietà dei casi sarà quest’ultimo che genera e trasmette il file XML al SdI.

Nel caso della fattura elettronica che transita dal SdI la coincidenza fra la figura del cliente e quella dell’emittente trova una conferma nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018 (§ 2.1.6. e 2.2.8.)  che per i casi di “self billing” richiedono necessariamente la valorizzazione del campo 1.6 con l’indicazione del codice “CC”, proprio per rendere evidente che si tratta di una fattura emessa dal Cessionario o Committente per conto del cedente o prestatore.

Nei casi di “self billing”, il cessionario o committente potrà assumere anche la veste del soggetto trasmittente con la conseguenza che il suo codice fiscale – oltre a essere inserito nella sua sede naturale, ovvero nella anagrafica del cessionario o committente – dovrà essere valorizzato nella sezione dedicata ai dati del “trasmittente”.

Un ulteriore aspetto attiene alle modalità con le quali il cliente rende disponibile al fornitore il file XML, creato e trasmesso al SdI oltre che la ricevuta di consegna pervenuta dallo stesso canale.
Si può facilmente ipotizzare che il fornitore non potrà ricevere la fattura tramite il canale del SdI, perché il file XML conterrà, come indirizzo di recapito, la PEC o il codice destinatario del cliente, oppure se questo si è registrato al SdI nessuna delle suddette informazioni. Quindi le parti dovranno concordare le modalità con le quali il cliente dovrà trasmettere al fornitore la sua fattura di vendita oltre che la ricevuta di consegna attestante la corretta emissione della suddetta fattura.

Nel caso di “self billing” è necessario inoltre che le parti concordino un processo che consenta al fornitore di mantenere la progressività della numerazione delle fatture attive, istituendo un registro sezionale o adottando sistemi in cui il fornitore possa inserire la data e il numero della fattura, così come attualmente accade.

Infine, vale la pena precisare che nel campo dovrebbe essere indicato il codice della fattura (codice TD01) e non quello dell’autofattura (codice TD20) che tipicamente dovrebbe essere usato nei casi in cui il cliente, non ricevendo dal fornitore la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, sia tenuto a emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

 

[Fonte Eutekne]


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